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Split Payment fatturazione elettronica

Fatturazione Pubblica Amministrazione (Split Payment)

La legge di stabilità 2015 ha introdotto dal 1° gennaio 2015 la normativa denominata “Split Payment”: tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.) vanno gestite, sia dal fornitore, che dalla P.A., secondo le regole in base al quale il cedente o prestatore riceve i corrispettivi al netto dell'IVA. IVA che deve essere versata all'Erario direttamente dall'ente cessionario o committente (P.A.).
Tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati dalla P.A. dal 1° gennaio 2015 vanno registrati al netto dell’Iva; quindi, nonostante la fattura rechi il corrispettivo più l’imposta, quest’ultima non va pagata al fornitore ma va versata direttamente all’erario. La P.A. riguardo queste operazioni, assume il ruolo di debitore dell’Iva.
Le imprese nei rapporti con le P.A. dovranno gestire con particolare attenzione le suddette operazioni, tenendo conto che la relativa IVA va annotata nel registro vendite ed in liquidazione, senza concorrere al debito Iva in liquidazione periodica.

Soggetti interessati allo split payment sono tutti i fornitori della P.A., che dal 1 Gennaio 2015, pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l’imponibile. Alcune categorie di fornitori della P.A. sono escluse dall’applicazione dello split payment: coloro che sono soggetti a ritenuta alla fonte sulle prestazioni (i professionisti), e coloro che già applicano il reverse charge (che quindi prevale sullo split payment).


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